Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio in attuazione del Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020
N.B. Sono evidenziate le disposizioni in vigore dal 18 maggio.
1) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
2) L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito con divieto di assembramento e distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Accesso dei minori alle aree gioco è consentito, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
3) Dal 15 giugno e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita’ alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
4) E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici ….. nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
5) A decorrere dal 25 maggio 2020 l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
6) Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e’ consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore …
7) Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
8) Fino al 14 giugno 2020 restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
8) L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, ………distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
9) Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ………… e’ assicurato a condizione…. fruizione contingentata ………. Il servizio e’ organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
10) Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
11) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato …………..; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida ….. adottati dalle regioni ……nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
12) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività…… e che individuino i protocolli o le linee guida …………….. .
Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio ……….., nonché la ristorazione con asporto ……………………… distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
13) Le attività inerenti ai servizi alla persona (barbieri,parrucchieri) sono consentite a condizione che le regioni …abbiano preventivamente accertato la compatibilita‘ dello svolgimento delle suddette attivita’ ………… e che individuino i protocolli o le linee guida ………
14) E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
15) Mascherine : e’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. [Possono essere utilizzate mascherine di comunita’, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita’, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.]
Spostamenti da e per l’estero:
Dal 3 giugno 2020 non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano.
DPCM 17 maggio e relativi allegati